Funzioni

Che cosa sono

“Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.”

Rappresentanza

“Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.”

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola, come, ad esempio, studenti e genitori. Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto) e del territorio (distretto, provincia e nazionale). I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali). Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali che dovranno, conseguentemente, essere riformati per corrispondere alle nuove esigenze della scuola autonoma. La riforma degli organi collegiali per il governo della scuola è affidata all’approvazione di appositi disegni di legge presentati in Parlamento.

Collegio dei docenti (CD)

Il Collegio dei docenti (art.7 D.P.R. 297/1994) è l’organo collegiale composto da tutti i docenti (di tutti i plessi – di ruolo e non di ruolo) che sono in servizio nell’anno scolastico presso l’Istituzione Scolastica. Non è un organo elettivo, la sua formazione, infatti, è automatica perché per esserne membro non serve nessun atto di nomina.

Il Dirigente Scolastico presiede il CD e in caso di parità nelle deliberazioni il suo voto vale doppio.

Il Collegio si insedia all’inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il DS ne ravvisi la necessità, in ogni caso almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

Le riunioni si svolgono durante l’orario di servizio in ore non coincidente con l’orario delle lezioni.

E' articolato in Dipartimenti disciplinari, Commissioni o gruppi di lavoro d’Istituto e, in ogni plesso, in Consigli di Intersezione (scuola dell’Infanzia), di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola secondaria).

Questo organo delibera su tutto quello che riguarda la didattica (programmi, libri di testo), sul piano annuale delle attività del personale docente e come funzione più importante ha l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF (che viene deliberato dal Consiglio d’Istituto).

Propone al Dirigente la formazione e la composizione delle classi e l’assegnazione dei docenti alle classi. Propone, tenendo conto dei criteri indicati dal Consiglio d’Istituto, riguardo l’orario dei docenti per lo svolgimento delle altre attività scolastiche.

Il CD si pronuncia anche in merito all’approvazione degli accordi di rete, delibera il Piano Annuale Formazione Docenti d’Istituto e qualsiasi altro Piano che interessi le attività didattiche della scuola.

Valuta l’azione didattica e propone, se necessario, misure per il miglioramento dell’attività scolastica. Delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e il Piano Annuale Inclusione.

Il CD elegge i rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e due dei docenti che fanno parte del Comitato di valutazione.

Consigli di intersezione, interclasse, di classe e di Istituto

I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe (consigli di interclasse nella scuola primaria e di intersezione nella scuola dell’infanzia). Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questo organismo. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. L’elezione nei consigli di classe si svolge annualmente, mentre per il consiglio di istituto si svolge ogni triennio.

Il Consiglio di Classe (interclasse e intersezione)

Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il miglioramento dell’attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia.

Consiglio di istituto (CdI)

Il Consiglio d’Istituto rappresenta tutte le componenti dell’Istituto: docenti, genitori, personale non docente e studenti (solo per le scuole secondarie di secondo grado).

Il numero di componenti che ne fanno parte cambia secondo il numero degli alunni iscritti (14 componenti per le scuole con una popolazione scolastica fino a 500 alunni e 19 componenti per le scuole con una popolazione scolastica superiore a 500 alunni)

I rappresentanti del personale docente, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono eletti dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell’istituto.

Il CdI viene eletto in prima battuta a maggioranza assoluta o nelle successive votazioni a maggioranza relativa. La figura del presidente del consiglio d’Istituto è incarnata da un componente dei rappresentanti dei genitori, questi delega le funzioni di segreteria ad un membro del consiglio stesso.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio, a mero titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti di orientamento e medico-psico-pedagogici.

Il consiglio dura in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. (D.lgs. 297 del 16/04/1994 e succ. mod.)

Il Consiglio d’Istituto è l’organo che gestisce la scuola sotto l’aspetto organizzativo generale ed economico svolgendo fondamentali funzioni deliberative o di amministrazione attiva e consultiva.

Nel dettaglio:

Elegge la Giunta Esecutiva

Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo disponendo riguardo all’impiego di mezzi finanziari per il funzionamento didattico ed amministrativo dell’Istituto.

Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa): sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e l’elaborazione del Collegio dei Docenti, per le attività didattiche e organizzative della scuola, la valutazione e le necessità di organico e risorse strumentali.

Adotta il Regolamento di Istituto: il regolamento d’istituto, su iniziativa del DS, viene deliberato dal Consiglio d’Istituto. Il regolamento disciplina le attività della scuola, delle attrezzature e delle risorse umane (funzionamento delle biblioteche, attrezzature didattiche culturali e sportive, vigilanza alunni, visite e viaggi d’istruzione, formazione delle classi ecc.)

Delibera il calendario scolastico adattandolo alle varie esigenze scolastiche

Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici e del materiale per le esercitazioni.

 Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.

Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.

Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici e dei beni dell’Istituto da parte di soggetti esterni alla scuola.

Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute.

 

Assemblea dei genitori

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l’assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l’uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.

Riferimenti normativi: art. 12 del D.lgs 297/1994 e art. 15 del D.lgs 297/1994

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